Art. 63 · Protezione dei locali consolari
Convenzione

Art. 63

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Protezione dei locali consolari

In vigore dal 11 ago 2004
Protezione dei locali consolari Lo Stato di residenza ha l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per proteggere i locali consolari di un Ufficio consolare, diretto da un funzionario consolare onorario, da intrusione o danneggiamento e di prevenire che la tranquillità dell'Ufficio consolare sia turbata o che la sua dignità sia diminuita.
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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201#art-c-63