Convenzione

Art. 8

Locali e residenze

In vigore dal 11 ago 2004
Locali e residenze 1 - Lo Stato d'invio può, alle condizioni e in tutte le forme previste dalla legislazione dello Stato di residenza: a) acquistare in proprietà, in godimento o in qualsiasi altra forma giuridica, terreni, edifici, parti di edifici e dipendenze necessari per la sistemazione ed il mantenimento dell'Ufficio consolare o per la residenza dei membri di un Ufficio consolare; b) costruire, per i medesimi fini, edifici, parti di edifici o dipendenze sui terreni da esso acquisiti in conformità con la lettera a) del presente comma; c) alienare i diritti o i beni di cui alle lettere a) e b) del presente comma. 2 - Lo Stato di residenza deve, sia facilitare l'acquisto da parte dello Stato d'invio nel suo territorio, nell'ambito delle sue leggi e regolamenti, dei locali necessari all'Ufficio consolare, sia assistere lo Stato d'invio a procurarsi tali locali in altro modo. Lo Stato di residenza deve anche, ove occorra, aiutare l'Ufficio consolare ad ottenere alloggi adeguati per i suoi membri. 3 - Le disposizioni del presente articolo non esimono lo Stato d'invio dal rispetto dei regolamenti edilizi e urbanistici applicabili nella zona nella quale sono situati i beni immobili.
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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201#art-c-8

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Locali e residenze (Art. 8 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo