Convenzione
Art. 9
Esenzione fiscale dei locali consolari
In vigore dal 11 ago 2004
Esenzione fiscale dei locali consolari
1 - Lo Stato d'invio è esentato nello Stato di residenza da ogni tassa ed imposta statale, locale, regionale o comunale per ciò che riguarda:
a) l'acquisto in proprietà, in possesso o in godimento, la proprietà, il possesso, il godimento, la detenzione di terreni, di edifici, la costruzione e la manutenzione di edifici o la sistemazione dei terreni, destinati o che servono esclusivamente alle esigenze di servizio di un Ufficio consolare o alla residenza del Capo dell'Ufficio consolare che sia funzionario di carriera;
b) l'acquisto, la proprietà, il possesso o il godimento, secondo le disposizioni legislative o regolamentari dello Stato di residenza, di tutti i beni mobili, ivi compresi i mezzi di trasporto destinati o che servono esclusivamente alle esigenze di servizio di un Ufficio consolare, rimanendo inteso che l'esenzione delle imposte e tasse applicabili in occasione o a causa di importazione o riesportazione è oggetto esclusivo delle disposizioni dell'.
2 - L'esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle imposte e tasse accertate o percepite in rimunerazione di servizi specifici resi.
3 - L'esenzione fiscale di cui al comma 1 del presente articolo non si applica alle imposte e tasse che, secondo le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza, sono a carico della persona che stipuli un contratto con lo Stato d'invio o con la persona incaricata di agire per conto di tale Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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