Convenzione

Art. 11

Inviolabilità dei locali consolari e della residenza del Capo dell'Ufficio consolare

In vigore dal 11 ago 2004
Inviolabilità dei locali consolari e della residenza del Capo dell'Ufficio consolare 1 - I locali consolari e la residenza del Capo dell'Ufficio consolare sono inviolabili. Le Autorità dello Stato di residenza potranno accedervi solo con il consenso espresso del Capo dell'Ufficio consolare, o della persona da questi designata o del Capo della missione diplomatica dello Stato d'invio. 2 - In ogni caso tale consenso è presunto in caso di incendio o di altri sinistri che esigano misure immediate di protezione. 3 - Lo Stato di residenza ha l'obbligo particolare di adottare tutti i provvedimenti appropriati per tutelare i locali consolari da intrusioni o danneggiamenti e per prevenire che la tranquillità dell'Ufficio consolare sia turbata o che la sua dignità sia diminuita.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201#art-c-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Inviolabilità dei locali consolari e della residenza del Capo dell'Ufficio consolare (Art. 11 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo