Convenzione

Art. 6

Notifica allo Stato di residenza degli arrivi e delle partenze

In vigore dal 11 ago 2004
Notifica allo Stato di residenza degli arrivi e delle partenze 1. Al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza o all'Autorità da questi designata devono essere notificati: a) l'arrivo dei membri del personale consolare, dopo la loro nomina a tale incarico, la loro partenza definitiva dallo Stato di residenza o la cessazione delle loro funzioni presso l'Ufficio consolare, nonché ogni altra modifica concernente il loro status che possa verificarsi durante il loro servizio nell'Ufficio consolare; b) l'arrivo nello Stato di residenza e la partenza definitiva da tale Stato dei membri della famiglia dei membri dell'Ufficio consolare e, se del caso, il fatto che una persona diventi membro della famiglia o cessi di esserlo; c) l'arrivo nello Stato di residenza e la partenza definitiva da tale Stato dei membri del personale privato e, se del caso, la fine del loro servizio in tale qualità; d) l'assunzione e la cessazione delle funzioni di membri dell'Ufficio consolare o del personale privato che siano residenti nello Stato di residenza, nella misura in cui siano beneficiari di privilegi ed immunità. 2 - Se possibile, l'arrivo e la partenza definitiva dovranno essere preventivamente notificati.
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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201#art-c-6

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Notifica allo Stato di residenza degli arrivi e delle partenze (Art. 6 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo