Convenzione
Art. 6
Notifica allo Stato di residenza degli arrivi e delle partenze
In vigore dal 11 ago 2004
Notifica allo Stato di residenza degli arrivi e delle partenze
1. Al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza o all'Autorità da questi designata devono essere notificati:
a) l'arrivo dei membri del personale consolare, dopo la loro nomina a tale incarico, la loro partenza definitiva dallo Stato di residenza o la cessazione delle loro funzioni presso l'Ufficio consolare, nonché ogni altra modifica concernente il loro status che possa verificarsi durante il loro servizio nell'Ufficio consolare;
b) l'arrivo nello Stato di residenza e la partenza definitiva da tale Stato dei membri della famiglia dei membri dell'Ufficio consolare e, se del caso, il fatto che una persona diventi membro della famiglia o cessi di esserlo;
c) l'arrivo nello Stato di residenza e la partenza definitiva da tale Stato dei membri del personale privato e, se del caso, la fine del loro servizio in tale qualità;
d) l'assunzione e la cessazione delle funzioni di membri dell'Ufficio consolare o del personale privato che siano residenti nello Stato di residenza, nella misura in cui siano beneficiari di privilegi ed immunità.
2 - Se possibile, l'arrivo e la partenza definitiva dovranno essere preventivamente notificati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-19;201#art-c-6