Convenzione

Art. 3

Nomina dei funzionari consolari ed esercizio delle loro funzioni

In vigore dal 11 ago 2004
Nomina dei funzionari consolari ed esercizio delle loro funzioni 1 - a) Lo Stato d'invio, per via diplomatica o in altro modo appropriato, presenta al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza, la lettera patente o altro strumento similare relativo alla nomina del Capo dell'Ufficio consolare. Tale documento indica il nome, il cognome, la cittadinanza del Capo dell'Ufficio conso- lare, la sede, la classe e la circoscrizione dell'Ufficio consolare. b) Lo Stato di residenza, dopo aver ricevuto la lettera patente o strumento similare relativo alla nomina del Capo dell'Ufficio consolare, autorizza o accorda l'exequatur per l'esercizio delle funzioni consolari da parte del Capo Ufficio consolare. Qualora lo Stato di residenza rifiuti di rilasciare l'exequatur o lo ritiri, non è obbligato a comunicarne i motivi allo Stato di invio. c) Fatte salve le disposizioni dell', d) e dell', il Capo dell'Ufficio consolare è ammesso all'esercizio delle proprie f.unzioni solo dopo il rilascio dell'exequatur o di altra autorizzazione similare. d) In attesa del rilascio dell'exequatur o autorizzazione similare, lo Stato di residenza può permettere al Capo dell'Ufficio consolare l'esercizio delle proprie funzioni a titolo provvisorio, nel qual caso si applicano le disposizioni della presente Convenzione. 2 - I funzionari consolari diversi dal Capo dell'Ufficio consolare, sono ammessi dallo Stato di residenza all'esercizio delle proprie funzioni a seguito di notifica della loro nomina; l'ammissione all'esercizio delle funzioni consolari può essere rifiutata o ritirata, ed in tal caso lo Stato di residenza non è tenuto a comunicarne i motivi allo Stato d'invio. 3 - I funzionari consolari di camera possono essere solamente cittadini dello Stato d'invio. I funzionari consolari onorari possono avere la cittadinanza dello Stato di invio, dello Stato di residenza oppure di un terzo Stato.
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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201#art-c-3

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