Convenzione
Art. 1
Definizioni
In vigore dal 11 ago 2004
Allegato
CONVENZIONE CONSOLARE
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA GEORGIA
il Governo della Repubblica Italiana
ed
Il Governo (le Autorità esecutive) della Georgia
Desiderando promuovere lo sviluppo dei rapporti amichevoli tra i due Stati, di seguito denominati Parti Contraenti,
Intendendo a tal fine rafforzare le loro relazioni consolari e definire le funzioni consolati, facilitando in tal modo la tutela dei diritti e degli interessi delle persone fisiche e giuridiche di ciascuna delle Parti Contraenti nel territorio dell'altra Parte contraente;
Richiamando i principi contenuti nella Convenzione di Vienna sulle Relazioni consolari del 24 aprile 1963 e confermando che le disposizioni ditale Convenzione continueranno a regolare le materie non espressamente disciplinate dalla presente Convenzione,
hanno convenuto quanto segue:
Definizioni
Ai fini della presente Convenzione le espressioni seguenti vanno cosi intese:
a - per "Stato d'invio", la Parte contraente che nomina i funzionari consolari;
b - per "Stato di residenza", la Parte contraente sul territorio della quale i funzionari consolati esercitano le proprie funzioni;
c - per "Ufficio consolare", qualsiasi Consolato Generale, Consolato, Vice-Consolato, Agenzia Consolare;
d - per "circoscrizione consolare", il territorio attribuito ad un Ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari;
e - per "Capo dell'Ufficio consolare", la persona incaricata di agire in tale qualità;
f - per "funzionario consolare", ogni persona, ivi compreso il Capo dell'Ufficio Consolare, incaricata di esercitare le funzioni consolari;
g - per "impiegato consolare", ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di un Ufficio consolare;
h - per "membro del personale di servizio", ogni persona adibita al servizio domestico di un Ufficio consolare;
i - per "membro dell'Ufficio consolare", i funzionari consolari, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio;
j - per "membro del personale consolare", i funzionari consolari diversi dal Capo dell'Ufficio consolare, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio;
k - per "membro del personale privato", una persona impiegata esclusivamente al servizio privato di un membro dell'Ufficio consolare;
l - per "membro della famiglia", il coniuge nonché i figli ed i genitori legalmente a carico di un funzionario o di un impiegato consolare, con esso conviventi;
m - per "locali consolari", gli edifici o le parti di edifici ed i terreni ad essi attinenti che, chiunque ne sia il proprietario, sono utilizzati esclusivamente ai fini dell'Ufficio consolare;
n - per "archivi consolari", tutte le carte, i documenti, la corrispondenza, i libri, i film, i nastri magnetici ed i registri, inclusi i registri informatizzati, il materiale di cifra e di codice, gli schedari, ed i mobili destinati alla loro protezione e conservazione;
o - per "nave dello Stato d'invio", ogni nave per la navigazione marittima e fluviale immatricolata o registrata in conformità con la legislazione dello Stato d'invio e di cui batte bandiera, comprese le navi di proprietà di quest'ultimo, ad eccezione delle navi da guerra;
p - per "aeromobile dello Stato d'invio", ogni aeromobile immatricolato o registrato nello Stato d'invio, recante i segni distintivi di quest'ultimo, compresi gli aeromobili che appartengono allo Stato d'invio, ad eccezione degli aeromobili militari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2004-07-19;201#art-c-1