Convenzione
Art. 5
Notifica alle autorità della circoscrizione consolare
In vigore dal 11 ago 2004
Notifica alle autorità della circoscrizione consolare
Dal momento in cui il Capo dell'Ufficio consolare viene ammesso, anche a titolo provvisorio, all'esercizio delle sue funzioni, lo Stato di residenza è tenuto ad informare immediatamente le Autorità competenti della circoscrizione consolare. Esso è altresì tenuto ad assicurare che siano adottate le misure necessarie affinché il Capo dell'Ufficio consolare possa adempiere ai suoi doveri d'Ufficio nonché beneficiare del trattamento previsto dalle disposizioni della presente Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-19;201#art-c-5