Convenzione

Art. 4

Nomina degli altri membri del personale consolare

In vigore dal 11 ago 2004
Nomina degli altri membri del personale consolare 1. Lo Stato di residenza deve essere informato per via diplomatica della nomina di qualsiasi membro dell'Ufficio consolare. 2. Al momento della notifica o successivamente, lo Stato di residenza può rifiutare di riconoscere una persona quale membro del personale consolare e non è tenuto a comunicarne i motivi allo Stato di invio. In tal caso, lo Stato d'invio richiama la persona in questione o pone fine alle sue funzioni nell'Ufficio consolare.
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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201#art-c-4

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Nomina degli altri membri del personale consolare (Art. 4 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo