Convenzione

Art. 7

Esercizio temporaneo delle funzioni di Capo dell'Ufficio consolare

In vigore dal 11 ago 2004
Esercizio temporaneo delle funzioni di Capo dell'Ufficio consolare 1 - I membri del personale diplomatico della missione diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza, i funzionari consolari e gli impiegati consolari possono esercitare temporaneamente le funzioni di Capo dell'Ufficio consolare qualora il Capo dell'Ufficio consolare non è in grado di esercitare le proprie funzioni nonché nel caso in cui è vacante il posto di Capo dell'Ufficio consolare. 2 - Chi esercita temporaneamente le funzioni di Capo di un Ufficio consolare può, a seguito di notifica alle Autorità competenti dello Stato di residenza, esercitare le proprie funzioni e beneficiare delle disposizioni della presente Convenzione in attesa che il titolare riprenda le proprie funzioni o che venga designato un nuovo Capo dell'Ufficio consolare. 3 - Un membro del personale diplomatico della missione diplomatica dello Stato di invio nello Stato di residenza, designato da parte dello Stato d'invio a dirigere temporaneamente l'Ufficio consolare alle condizioni previste al comma 1 del presente articolo, continua a godere dei privilegi e delle immunità diplomatiche.
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Esercizio temporaneo delle funzioni di Capo dell'Ufficio consolare (Art. 7 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo