Convenzione

Art. 10

Esenzione da requisizione

In vigore dal 11 ago 2004
Esenzione da requisizione 1 - I locali consolari, l'arredamento ed i beni mobili nonché i mezzi di trasporto dell'Ufficio consolare, sono esenti da ogni forma di requisizione. 2 - I suddetti locali non sono esenti da esproprio per motivi di difesa nazionale o di pubblica utilità, conformemente alle leggi dello Stato di residenza. Se l'esproprio è necessario a tali fini, e nel caso in cui lo Stato d'invio sia proprietario dei locali consolari, sarà ad esso immediatamente versato un indennizzo, adeguato ed effettivo che potrà essere liberamente trasferito in detto Stato entro un termine ragionevole. 3 - Lo Stato di residenza adotta disposizioni per facilitare allo Stato d'invio, proprietario od affittuario dei locali espropriati, la reinstallazione della Sede consolare onde evitare che si frappongano ostacoli all'esercizio delle funzioni consolari.
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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201#art-c-10

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Esenzione da requisizione (Art. 10 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo