Convenzione
Art. 15
Diritti e tasse consolari
In vigore dal 11 ago 2004
Diritti e tasse consolari
1 - L'Ufficio consolare può percepire nel territorio dello Stato di residenza i diritti e le tasse previste dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio per gli atti consolari.
2 - Le somme percepite per i diritti e le tasse previsti nel comma 1 del presente articolo, nonché le relative ricevute, sono esenti da qualsiasi imposta e tassa nello Stato di residenza.
3 - Lo Stato di residenza consente all'Ufficio consolare di depositare le somme incassate ai sensi dei commi precedenti sul proprio conto bancario ufficiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-19;201#art-c-15