Convenzione

Art. 17

Tutela della dignità dei funzionari consolari

In vigore dal 11 ago 2004
Tutela della dignità dei funzionari consolari Lo Stato di residenza dovrà trattare i funzionari consolari con il rispetto loro dovuto e dovrà adottare tutte le misure appropriate per impedire ogni attentato alla loro persona, alla loro libertà o alla loro dignità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201#art-c-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Tutela della dignità dei funzionari consolari (Art. 17 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo