Convenzione
Art. 22
Obbligo di prestare testimonianza
In vigore dal 11 ago 2004
Obbligo di prestare testimonianza
1 - I membri dell'Ufficio consolare possono essere chiamati a testimoniare nel corso di procedimenti giudiziari e amministrativi.
Gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio non possono rifiutare di testimoniare, tranne nei casi di cui al comma 3 del presente articolo. Se un funzionario consolare rifiuta di testimoniare, nessun provvedimento coercitivo o altra sanzione può essere applicata nei suoi confronti.
2 - L'Autorità che richiede la testimonianza deve evitare di intralciare l'adempimento delle funzioni del funzionario consolare.
Essa può ogni qualvolta ciò sia possibile ricevere la sua testimonianza presso la sua residenza o l'Ufficio consolare, ovvero accettare una dichiarazione per iscritto.
3 - I membri di un Ufficio consolare non sono tenuti a deporre su fatti attinenti all'esercizio delle loro funzioni ed a esibire la corrispondenza ed i documenti ufficiali relativi ad essi. Essi hanno altresì diritto di rifiutare di testimoniare in qualità di esperti sul diritto nazionale dello Stato d'invio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-19;201#art-c-22