Convenzione

Art. 23

Rinuncia ai privilegi ed alle immunità

In vigore dal 11 ago 2004
Rinuncia ai privilegi ed alle immunità 1 - Lo Stato d'invio può rinunciare, nei confronti di un membro dell'Ufficio consolare, ai privilegi ed alle immunità previsti dagli . 2 - La rinuncia deve sempre essere espressa e deve essere comunicata per iscritto allo Stato di residenza. 3 - Se un funzionario o un impiegato consolare promuovono un procedimento in una materia per la quale beneficiano dell'immunità giurisdizionale ai sensi dell', non possono invocare l'immunità giurisdizionale per le domande riconvenzionali direttamente collegate alla domanda principale. 4 - La rinuncia all'immunità giurisdizionale in un'azione civile o amministrativa non comporta rinuncia all'immunità relativamente alle misure di esecuzione della sentenza, per le quali è necessaria una rinuncia distinta.
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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201#art-c-23

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Rinuncia ai privilegi ed alle immunità (Art. 23 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo