Convenzione

Art. 20

Notifica di casi di arresto, di detenzione o di procedimento

In vigore dal 11 ago 2004
Notifica di casi di arresto, di detenzione o di procedimento In caso di arresto, di detenzione preventiva di un membro del personale consolare o di procedimento penale promosso contro di esso, lo Stato di residenza è tenuto ad informarne senza indugio il Capo dell'Ufficio consolare. Se detti provvedimenti sono diretti nei suoi confronti, lo Stato di residenza deve informarne lo Stato di invio per via diplomatica.
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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201#art-c-20

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Notifica di casi di arresto, di detenzione o di procedimento (Art. 20 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo