Convenzione
Art. 16
Agevolazioni concesse all'Ufficio consolare per lo svolgimento delle sue funzioni
In vigore dal 11 ago 2004
Agevolazioni concesse all'Ufficio consolare per lo svolgimento delle sue funzioni
Lo Stato di residenza accorda ogni necessaria agevolazione per l'adempimento delle funzioni dell'Ufficio consolare e adotta tutte le misure adeguate per consentire ai membri dell'Ufficio consolare di svolgere la loro attività e di godere dei diritti, privilegi ed immunità concessi dalla presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-19;201#art-c-16