Convenzione

Art. 18

Libertà di movimento

In vigore dal 11 ago 2004
Libertà di movimento Fatti salvi le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza concernenti le aree nelle quali l'ingresso è proibito o limitato per motivi di sicurezza nazionale, tutti i membri dell'Ufficio consolare possono muoversi liberamente nello Stato di residenza.
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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201#art-c-18

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Libertà di movimento (Art. 18 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo