Convenzione
Art. 18
Libertà di movimento
In vigore dal 11 ago 2004
Libertà di movimento
Fatti salvi le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza concernenti le aree nelle quali l'ingresso è proibito o limitato per motivi di sicurezza nazionale, tutti i membri dell'Ufficio consolare possono muoversi liberamente nello Stato di residenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-19;201#art-c-18