Convenzione

Art. 21

Immunità dalla giurisdizione

In vigore dal 11 ago 2004
Immunità dalla giurisdizione 1 - I funzionari e gli impiegati consolari non sono soggetti alla giurisdizione delle Autorità giudiziarie ed amministrative dello Stato di residenza per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle funzioni consolari. 2 - Tuttavia, le disposizioni del comma 1 del presente articolo non si applicano in caso di azione civile: a) conseguente alla stipula di un contratto da parte di un funzionario o di un impiegato consolare, che non abbiano agito espressamente o implicitamente per conto dello Stato d'invio; b) intentata da un terzo per danni derivanti da un incidente causato nello Stato di residenza da un veicolo, una nave, un aeromobile o da ogni altro mezzo di trasporto.
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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201#art-c-21

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Immunità dalla giurisdizione (Art. 21 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo