Convenzione

Art. 42

Destinatario dei reclami e delle istruzioni

In vigore dal 27 gen 2004
- Destinatario dei reclami e delle istruzioni I reclami e le istruzioni da rivolgere al vettore in applicazione della presente Convenzione hanno gli stessi effetti sia se indirizzati al vettore contrattuale sia se indirizzati al vettore di fatto. Tuttavia, le istruzioni di cui all' valgono solo se indirizzate al vettore contrattuale.
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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;12#art-c-42

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Destinatario dei reclami e delle istruzioni (Art. 42 Ratifica ed esecuzione della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo