Convenzione
Art. 38
Trasporto combinato
In vigore dal 27 gen 2004
- Trasporto combinato
1. Nel caso di trasporti combinati, effettuati in parte per via area ed in parte con altre modalità di trasporto, le disposizioni della presente Convenzione, salvo quanto previsto dall', paragrafo 4, si applicano solo al trasporto aereo semprechè esso rientri nella previsione dell'.
2. Nel caso di trasporto combinato, nulla nella presente Convenzione vieta alle parti di inserire nel titolo di trasporto aereo condizioni relative alle altre modalità di trasporto, purchè per quanto attiene al trasporto aereo vengano rispettate le disposizioni della presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-01-10;12#art-c-38