Convenzione

Art. 38

Trasporto combinato

In vigore dal 27 gen 2004
- Trasporto combinato 1. Nel caso di trasporti combinati, effettuati in parte per via area ed in parte con altre modalità di trasporto, le disposizioni della presente Convenzione, salvo quanto previsto dall', paragrafo 4, si applicano solo al trasporto aereo semprechè esso rientri nella previsione dell'. 2. Nel caso di trasporto combinato, nulla nella presente Convenzione vieta alle parti di inserire nel titolo di trasporto aereo condizioni relative alle altre modalità di trasporto, purchè per quanto attiene al trasporto aereo vengano rispettate le disposizioni della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;12#art-c-38

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Trasporto combinato (Art. 38 Ratifica ed esecuzione della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo