Convenzione

Art. 39

Vettore contrattuale - Vettore di fatto

In vigore dal 27 gen 2004
- Vettore contrattuale - Vettore di fatto Le disposizioni del presente Capitolo si applicano nel caso in cui un soggetto (qui appresso denominato "il vettore contrattuale") conclude in nome proprio un contratto di trasporto, retto dalla presente Convenzione, con un passeggero o un mittente o con persona agente in nome del passeggero o del mittente e un altro soggetto (qui appresso denominato "il vettore di fatto") effettua, in virtù dell'autorità conferitagli dal vettore contrattuale, in tutto o in parte il trasporto, pur non costituendo relativamente a tale parte un vettore successivo ai sensi della presente Convenzione. Tale autorità si presume esistere fino a prova contraria.
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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;12#art-c-39

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