Convenzione

Art. 44

Risarcimento complessivo

In vigore dal 27 gen 2004
- Risarcimento complessivo Nel trasporto effettuato dal vettore di fatto, l'ammontare totale del risarcimento pagato dallo stesso vettore, dal vettore contrattuale e dai loro dipendenti e incaricati che abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni, non può superare il massimale che, secondo la presente Convenzione, può essere imputato al vettore contrattuale ovvero al vettore di fatto, e comunque nessuno di tali soggetti può essere tenuto responsabile oltre il limite previsto per ognuno di essi.
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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;12#art-c-44

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