Convenzione
Art. 45
Destinatario della richiesta di risarcimento
In vigore dal 27 gen 2004
- Destinatario della richiesta di risarcimento
L'azione per il risarcimento del danno contro il vettore di fatto, per il trasporto effettuato, può essere promossa, a scelta dell'attore, contro lo stesso vettore o contro il vettore contrattuale o contro entrambi, congiuntamente o separatamente.
Quando l'azione è promossa contro uno solo dei vettori, questi ha il diritto di esigere la chiamata in corresponsabilità dell'altro vettore; la procedura e la chiamata sono disciplinate dalla legge del tribunale adito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-01-10;12#art-c-45