Convenzione

Art. 50

Assicurazione

In vigore dal 27 gen 2004
- Assicurazione Gli Stati Parti faranno obbligo ai propri vettori di provvedere a stipulare un contratto di assicurazione a idonea copertura della loro responsabilità derivante dalla presente Convenzione. Qualora richiesto dalla Parte contraente nel cui territorio opera, il vettore deve dimostrare di godere di un'adeguata copertura assicurativa per i casi di responsabilità derivante dalla presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;12#art-c-50

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