Convenzione

Art. 54

Denuncia

In vigore dal 27 gen 2004
- Denuncia 1. Ogni Stato Parte della presente Convenzione potrà denunciarla mediante notifica scritta indirizzata al Depositario della stessa. 2. La denuncia produrrà i suoi effetti centottanta giorni dopo la ricezione da parte del Depositario della notifica della denuncia.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;12#art-c-54

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