Convenzione
Art. 54
Denuncia
In vigore dal 27 gen 2004
- Denuncia
1. Ogni Stato Parte della presente Convenzione potrà denunciarla mediante notifica scritta indirizzata al Depositario della stessa.
2. La denuncia produrrà i suoi effetti centottanta giorni dopo la ricezione da parte del Depositario della notifica della denuncia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-01-10;12#art-c-54