Convenzione
Art. 57
Riserve
In vigore dal 27 gen 2004
- Riserve
Nessuna riserva potrà essere formulata alla presente Convenzione, tuttavia uno Stato Parte può in ogni momento dichiarare, per mezzo di notifica indirizzata al Depositario, che la presente Convenzione non si applica:
(a) al trasporto aero internazionale effettuato e operato direttamente dallo Stato Parte per scopi non commerciali connessi alle proprie funzioni e ai propri obblighi di Stato sovrano; e/o (b) al trasporto di persone, di merci e bagagli effettuato per le proprie autorità militari a bordo di aeromobili immatricolati nello Stato Parte o da questo noleggiato, e la cui intera capacità sia stata riservata da tali autorità o in loro nome.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
FATTO a Montreal il ventottesimo giorno del mese di maggio dell'anno millenovecentonovantanove nelle lingue inglese, araba, cinese, francese, russa e spagnola, tutti i testi facenti ugualmente fede. La presente Convenzione rimarrà depositata negli archivi dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile e copie conformi autentiche della stessa verranno trasmesse dal depositario a tutti gli Stati Parti della presente Convenzione, nonché a tutti gli Stati Parti della Convenzione di Varsavia, del Protocollo dell'Aja, della Convenzione di Guadalajara, del Protocollo di Città del Guatemala e dei Protocolli di Montreal.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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