Art. 3
In vigore dal 27 gen 2004
1. La presenta legge entra in vigore il giorno successivo a quello dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiuque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 10 gennaio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Storico versioni
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