Convenzione
Art. 56
Stati con più ordinamenti giuridici
In vigore dal 27 gen 2004
- Stati con più ordinamenti giuridici
1. Qualora uno Stato sia costituito da due o più unità territoriali nelle quali per le materie oggetto della presente Convenzione si applicano ordinamenti giuridici diversi, tale Stato può, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che la presente Convenzione si estende a tutte le sue unità territoriali o soltanto ad una o a più di esse e può in ogni momento modificare tale dichiarazione presentando una nuova dichiarazione.
2. Tale dichiarazione dovrà essere notificata al depositario e dovrà contenere esatta indicazione delle unità territoriali alle quali si applica la Convenzione.
3. Nel caso di uno Stato Parte che abbia presentato la predetta dichiarazione:
(a) l'espressione "moneta nazionale", di cui all', si intende riferita alla moneta in corso legale nell'unità territoriale del predetto Stato oggetto della dichiarazione; e
(b) l'espressione "legislazione nazionale", di cui all', si intende riferita alla legislazione vigente nell'unità territoriale del predetto Stato oggetto della dichiarazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-01-10;12#art-c-56