Convenzione
Art. 49
Imperatività
In vigore dal 27 gen 2004
- Imperatività
Sono nulle tutte le clausole contenute nel contratto di trasporto e tutti gli accordi speciali conclusi prima del verificarsi del danno con i quali le parti mirano ad escludere le disposizioni della presente Convenzione sia determinando la legislazione applicabile sia modificando le norme sulla competenza giurisdizionale.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-01-10;12#art-c-49