Convenzione
Art. 46
Giurisdizione addizionale
In vigore dal 27 gen 2004
- Giurisdizione addizionale
L'azione per il risarcimento per danni di cui all' è promossa, a scelta dell'attore, nel territorio di uno degli Stati Parti, o davanti ad uno dei tribunali presso i quali può essere promossa l'azione contro il vettore contrattuale ai sensi dell' o davanti al tribunale competente del luogo in cui il vettore di fatto ha la sua residenza o la sede principale della sua attività.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-01-10;12#art-c-46