Convenzione

Art. 46

Giurisdizione addizionale

In vigore dal 27 gen 2004
- Giurisdizione addizionale L'azione per il risarcimento per danni di cui all' è promossa, a scelta dell'attore, nel territorio di uno degli Stati Parti, o davanti ad uno dei tribunali presso i quali può essere promossa l'azione contro il vettore contrattuale ai sensi dell' o davanti al tribunale competente del luogo in cui il vettore di fatto ha la sua residenza o la sede principale della sua attività.
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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;12#art-c-46

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Giurisdizione addizionale (Art. 46 Ratifica ed esecuzione della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo