Convenzione

Art. 43

Dipendenti e incaricati

In vigore dal 27 gen 2004
- Dipendenti e incaricati Nel trasporto effettuato dal vettore di fatto, ogni dipendente o incaricato dello stesso vettore o del vettore contrattuale, che provi d'aver agito nell'esercizio delle proprie funzioni, può valersi dei limiti di responsabilità applicabili, ai sensi della presente Convenzione, al vettore di cui è dipendenze o incaricato, semprechè non dimostri di aver agito in maniera che escluda l'applicabilità dei limiti di responsabilità concessi in conformità della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;12#art-c-43

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