Convenzione

Art. 40

Responsabilità rispettive del vettore contrattuale e del vettore di fatto

In vigore dal 27 gen 2004
- Responsabilità rispettive del vettore contrattuale e del vettore di fatto Salvo disposizione contraria del presente capitolo, quando un vettore di fatto effettua, in tutto o in parte, un trasporto che, in virtù del contratto di cui all', è retto dalla presente Convenzione, sia il vettore contrattuale che il vettore di fatto sono soggetti alle disposizioni della presente Convenzione, il primo per l'intero trasporto contemplato nel contratto, il secondo per la parte da lui eseguita.
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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;12#art-c-40

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Responsabilità rispettive del vettore contrattuale e del vettore di fatto (Art. 40 Ratifica ed esecuzione della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo