Convenzione
Art. 41
Responsabilità reciproca
In vigore dal 27 gen 2004
- Responsabilità reciproca
1. Gli atti e omissioni del vettore di fatto e dei suoi dipendenti e incaricati, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, concernenti il trasporto eseguito dal vettore di fatto, sono parimenti considerati come atti e omissioni del vettore contrattuale.
2. Gli atti e omissioni del vettore contrattuale e dei suoi dipendenti e incaricati compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, concernenti il trasporto effettuato dal vettore contrattuale, sono considerati come atti e omissioni del vettore contrattuale. Tuttavia, per tali atti e omissioni, il vettore contrattuale non potrà incorrere in una responsabilità superiore ai limiti fissati agli . Nessun accordo speciale conferente al vettore contrattuale obblighi non previsti dalla presente Convenzione, nessuna rinuncia a diritti o a mezzi di tutela derivanti dalla presente Convenzione, nessuna dichiarazione speciale d'interesse alla consegna a destinazione ai sensi dell' potranno essere fatti valere contro il vettore di fatto, salvo che questi vi abbia acconsentito.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-01-10;12#art-c-41