Convenzione
Art. 21
Risarcimento in caso di morte o lesione del passeggero
In vigore dal 27 gen 2004
- Risarcimento in caso di morte o lesione del passeggero
1. Per i danni di cui all', paragrafo 1, che non eccedano i 100 000 diritti speciali di prelievo per passeggero, il vettore non può escludere nè limitare la propria responsabilità.
2. Il vettore non risponde dei danni di cui all', paragrafo 1 che eccedano i 100 000 diritti speciali di prelievo per passeggero qualora dimostri che:
(a) il danno non è dovuto a negligenza, atto illecito o omissione propria o dei propri dipendenti o incaricati
oppure che
(b) il danno è dovuto esclusivamente a negligenza, atto illecito o omissione di terzi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-01-10;12#art-c-21