Convenzione

Art. 21

Risarcimento in caso di morte o lesione del passeggero

In vigore dal 27 gen 2004
- Risarcimento in caso di morte o lesione del passeggero 1. Per i danni di cui all', paragrafo 1, che non eccedano i 100 000 diritti speciali di prelievo per passeggero, il vettore non può escludere nè limitare la propria responsabilità. 2. Il vettore non risponde dei danni di cui all', paragrafo 1 che eccedano i 100 000 diritti speciali di prelievo per passeggero qualora dimostri che: (a) il danno non è dovuto a negligenza, atto illecito o omissione propria o dei propri dipendenti o incaricati oppure che (b) il danno è dovuto esclusivamente a negligenza, atto illecito o omissione di terzi.
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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;12#art-c-21

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Risarcimento in caso di morte o lesione del passeggero (Art. 21 Ratifica ed esecuzione della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo