Convenzione
Art. 26
Nullità delle clausole contrattuali
In vigore dal 27 gen 2004
- Nullità delle clausole contrattuali
È nulla ogni clausola contrattuale intesa ad escludere la responsabilità del vettore o a fissare un limite inferiore a quello previsto nella presente Convenzione: la nullità di detta clausola non determina tuttavia la nullità dell'intero contratto, il quale rimane soggetto alle disposizioni della presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-01-10;12#art-c-26