Convenzione
Art. 27
Autonomia contrattuale
In vigore dal 27 gen 2004
- Autonomia contrattuale
Nessuna disposizione della presente Convenzione impedisce al vettore di rifiutare la conclusione di un contratto di trasporto o di rinunciare ad uno dei mezzi di tutela da essa contemplati ovvero di stipulare condizioni che non siano in contrasto con essa.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-01-10;12#art-c-27