Convenzione
Art. 32
Morte della persona responsabile
In vigore dal 27 gen 2004
- Morte della persona responsabile
In caso di morte della persona responsabile, l'azione per il risarcimento del danno si esercita, entro i limiti previsti dalla presente Convenzione, nei confronti dei suoi aventi causa.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-01-10;12#art-c-32