Convenzione

Art. 32

Morte della persona responsabile

In vigore dal 27 gen 2004
- Morte della persona responsabile In caso di morte della persona responsabile, l'azione per il risarcimento del danno si esercita, entro i limiti previsti dalla presente Convenzione, nei confronti dei suoi aventi causa.
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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;12#art-c-32

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Morte della persona responsabile (Art. 32 Ratifica ed esecuzione della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo