Convenzione

Art. 37

Diritto di ricorso contro terzi

In vigore dal 27 gen 2004
- Diritto di ricorso contro terzi La presente convenzione non pregiudica in alcun modo il fatto di determinare se la persona considerata responsabile ai fini delle norme di detta convenzione, disposizioni, ha o meno un diritto di ricorso contro qualsiasi altra persona.
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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;12#art-c-37

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Diritto di ricorso contro terzi (Art. 37 Ratifica ed esecuzione della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo