Convenzione
Art. 16
Formalità doganali, di polizia o imposte da altre autorità pubbliche
In vigore dal 27 gen 2004
- Formalità doganali, di polizia o imposte da altre autorità pubbliche
1. Il mittente è tenuto a fornire le informazioni e i documenti che sono necessari all'espletamento della formalità doganali, di polizia o imposte da altre autorità pubbliche prima della consegna della merce al destinatario. Il mittente è responsabile nei confronti del vettore di tutti i danni derivanti dalla omissione, irregolarità o inesattezza di tali informazioni o documenti, salvo che il danno sia imputabile al vettore ovvero ai suoi dipendenti o incaricati.
2. Il vettore non è tenuto a verificare l'esattezza e la completezza delle informazioni e dei documenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-01-10;12#art-c-16