Convenzione

Art. 13

consegna dello merce al destinatario (Riconsegna)

In vigore dal 27 gen 2004
- consegna dello merce al destinatario (Riconsegna) 1. Salvo il caso in cui il mittente abbia esercitato il diritto che gli deriva dall', il destinatario può, dal momento dell'arrivo della merce nel punto di destinazione, richiedere al vettore la consegna della merce verso pagamento degli importi dovuti a previa esecuzione delle condizioni di trasporto. 2. Salvo diverso accordo tra le parti, è obbligo del vettore avvertire il destinatario al momento dell'arrivo della merce. 3. Se la perdita della merce venga riconosciuta dal vettore o se, decorsi sette giorni dalla data in cui sarebbe dovuta arrivare, la merce non è ancora giunta a destinazione, il destinatario può far valere nei confronti del vettore i diritti nascenti dal contratto di trasporto.
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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;12#art-c-13

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consegna dello merce al destinatario (Riconsegna) (Art. 13 Ratifica ed esecuzione della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo