Convenzione

Art. 15

Rapporti tra il mittente e il destinatario o rapporti reciproci tra terzi

In vigore dal 27 gen 2004
- Rapporti tra il mittente e il destinatario o rapporti reciproci tra terzi 1. Gli lasciano impregiudicati i rapporti tra il mittente e il destinatario, come pure i rapporti reciproci tra terzi i cui diritti derivino dal mittente o dal destinatario. 2. Ogni deroga alle disposizioni degli deve essere espressamente indicata nella lettera di trasporto aereo o nella ricevuta di carico.
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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;12#art-c-15

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