Convenzione
Art. 15
Rapporti tra il mittente e il destinatario o rapporti reciproci tra terzi
In vigore dal 27 gen 2004
- Rapporti tra il mittente e il destinatario o rapporti reciproci tra terzi
1. Gli lasciano impregiudicati i rapporti tra il mittente e il destinatario, come pure i rapporti reciproci tra terzi i cui diritti derivino dal mittente o dal destinatario.
2. Ogni deroga alle disposizioni degli deve essere espressamente indicata nella lettera di trasporto aereo o nella ricevuta di carico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-01-10;12#art-c-15