Convenzione

Art. 47

Nullità di clausole contrattuali

In vigore dal 27 gen 2004
- Nullità di clausole contrattuali È nulla ogni clausola contrattuale intesa ad esonerare il vettore contrattuale o il vettore di fatto dalla responsabilità che gli deriva dal presente capitolo o a fissare un limite inferiore a quello previsto nello stesso capitolo: la nullità di detta clausola non determina tuttavia la nullità dell'intero contratto, il quale rimane soggetto alle disposizioni del presente capitolo.
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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;12#art-c-47

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Nullità di clausole contrattuali (Art. 47 Ratifica ed esecuzione della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo