Accordo›Titolo IV
Art. 26
In vigore dal 28 nov 2003
È istituita una Commissione Mista, composta da rappresentanti delle Autorità competenti delle Parti Contraenti, con i seguenti compiti:
a) esprimere pareri sui servizi regolari di trasporto di viaggiatori, concordando eventualmente le modalità di esecuzione dei servizi stessi ritenuti utili ad entrambe le Parti Contraenti;
b) stabilire il numero delle autorizzazioni per i servizi di trasporto di viaggiatori, previste dagli artt.5 e 9;
c) determinare di comune accordo i contingenti delle autorizzazioni al trasporto di merci previste dall' e i casi di esenzione dall'autorizzazione diversi da quelli previsti dall';
d) predisporre i modelli delle autorizzazioni previste dagli e stabilire le modalità di rilascio;
e) risolvere i problemi e le questioni che potrebbero insorgere a seguito dell'applicazione del presente Accordo;
f) adottare le misure ritenute idonee a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi;
g) esaminare l'opportunità di concedere delle facilitazioni di carattere fiscale, basate sul principio della reciprocità, e compatibili con le disposizioni vigenti nei due Paesi.
Le Autorità competenti delle Parti Contraenti designano i rappresentanti che si riuniranno in Commissione Mista, alternativamente sul territorio dei due Paesi, a richiesta dì una delle Parti Contraenti.
Le determinazioni della Commissione Mista sono sottoposte all'approvazione delle Autorità competenti dei due Paesi.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-11-03;330#art-a-26