Accordo›Titolo II
Art. 5
In vigore dal 28 nov 2003
Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori è attivato in base ad apposita autorizzazione, non cedibile.
Le Autorità competenti delle due Parti Contraenti rilasciano l'autorizzazione relativa al - percorso che si sviluppa sui rispettivi territori nazionali su base di reciprocità, salvo diverse intese.
La durata dell'autorizzazione è stabilita di comune accordo dalla Commissione Mista prevista dall' del presente Accordo.
L'autorizzazione è rilasciata per l'espletamento del servizio su un determinato itinerario in base a domanda presentata dal trasportatore all'Autorità competente della Parte Contraente nel cui territorio il trasportatore stesso ha sede.
La domanda deve contenere l'indicazione dell'itinerario, delle frequenze, dell'orario per l'intero anno e delle tariffe e tutte le altre indicazioni utili eventualmente richieste dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti.
La domanda deve essere corredata da una planimetria del percorso proposto con indicazione delle fermate e del chilometraggio.
L'Autorità competente di una delle Parti Contraenti trasmette a quella dell'altra Parte le domande ammesse corredate di tutta la documentazione richiesta; tali domande sono valutate e approvate dalla Commissione Mista di cui all' del presente Accordo.
Le autorizzazioni sono rilasciate dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti sulla base delle domande approvate dalla Commissione Mista di cui all' del presente Accordo e consentono di svolgere il trasporto nel territorio di ognuna delle Parti.
L'originale dell'autorizzazione o copia conforme della stessa, rilasciata dalle Autorità competenti, deve trovarsi sempre a bordo del veicolo durante il trasporto.
Storico versioni
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