Accordo›Titolo I
Art. 1
Campo di applicazione
In vigore dal 28 nov 2003
ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ALGERINA
DEMOCRATICA E POPOLARE RELATIVO AI
TRASPORTI INTERNAZIONALI SU STRADA
DI VIAGGIATORI E MERCI E DI TRANSITO
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE, di seguitò denominate " le Parti Contraenti",
al fine di facilitare e regolare nel reciproco interesse i trasporti su strada di viaggiatori e merci tra i due Stati, sia con destinazione sia in transito nei rispettivi territori, hanno concordato quanto segue:
Campo di applicazione
I trasportatori di ciascuno Stato Contraente hanno diritto di effettuare trasporti di viaggiatori e merci sia con destinazione sia in transito nel territorio dell'altra Parte Contraente con autoveicoli immatricolati nello Stato Contraente in cui il trasportatore ha la sede, secondo le modalità stabilite nel presente Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-11-03;330#art-a-1