Accordo›Titolo II
Art. 3
In vigore dal 28 nov 2003
Agli effetti del presente Accordo è considerato servizio regolare il trasporto di viaggiatori effettuato con veicolo su itinerario determinato secondo frequenze, orari e tariffe prestabiliti, previamente pubblicati.
Con tale servizio si è autorizzati a depositare e a prendere viaggiatori ai capolinea e nelle altre località stabilite.
I veicoli con i quali è esercitato tale servizio debbono essere idonei alle necessità del traffico.
Ai fini del regolare svolgimento del servizio il trasportatore è tenuto ad accettare a bordo del veicolo qualsiasi viaggiatore che si presenti nei luoghi di partenza e di fermata - salvo quanto disposto dal successivo - nel rispetto delle disposizioni di legge nazionali che regolano i servizi di linea per il trasporto di persone.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-11-03;330#art-a-3