Accordo
Art. 8
In vigore dal 28 nov 2003
Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio occasionale il trasporto di viaggiatori effettuato secondo le seguenti modalità:
a) trasporto sullo stesso veicolo delle medesime persone per un itinerario che deve iniziare e terminare nel territorio del Paese di immatricolazione del veicolo e durante il quale nessun viaggiatore può essere caricato o scaricato lungo il percorso o alle fermate al di fuori del suddetto Paese (circuito a porte chiuse);
b) trasporto sullo stesso veicolo delle medesime persone quando il percorso ha il suo punto di partenza in un porto marittimo o aeroporto dei Paese di immatricolazione del veicolo e il suo punto di arrivo in un porto marittimo o aeroporto sul territorio dell'altro Paese. Il veicolo deve ritornare:
- vuoto;
- con viaggiatori, arrivati nel porto o aeroporto nel quale sono stati depositati all'andata i primi viaggiatori, che debbono continuare il viaggio per nave o per aereo partendo da un altro porto o aeroporto sul territorio del Paese di immatricolazione del veicolo;
- con viaggiatori, arrivati in un porto o aeroporto dello stesso Paese nel quale sono stati depositati all'andata i primi viaggiatori che debbono continuare il viaggio per nave o per aereo partendo da un altro porto o aeroporto sul territorio del Paese di immatricolazione del veicolo.
c) servizio effettuato a vuoto sul territorio dell'altra Parte Contraente per trasportare nel Paese di immatricolazione del veicolo gruppi formati in base ad un accordo preventivo tra il trasportatore e un committente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-11-03;330#art-a-8