AccordoTitolo III

Art. 13

In vigore dal 28 nov 2003
L'autorizzazione, valida per l'andata e il ritorno, non è cedibile e dà diritto al trasportatore ad effettuare un solo viaggio con un veicolo, entro il periodo di validità indicato nell'autorizzazione. L'autorizzazione è valida soltanto per il periodo di contingentamento per il quale è rilasciata Ai fini del presente Accordo, i trasporti in transito sono quelli effettuati con destinazione o in provenienza da un Paese terzo e che attraversano il territorio dell'altra Parte Contraente senza che vi sia carico o scarico di merci su questo territorio.
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urn:nir:stato:legge:2003-11-03;330#art-a-13

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Art. 13 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare relativo ai trasporti internazionali su strada di viaggiatori e merci e di transito, fatto ad Algeri il 24 ottobre 2000. — Testo vigente | Portale Normativo