Accordo›Titolo IV
Art. 17
In vigore dal 28 nov 2003
Ai sensi del presente Accordo, i trasportatori e il personale impiegato sui veicoli con i quali si effettua il trasporto sono tenuti a rispettare le norme relative alla circolazione stradale ed ai trasporti in vigore nel territorio della Parte Contraente, quando tali veicoli si trovano nel territorio di quest'ultima.
Per le violazioni delle norme di cui al comma precedente, il responsabile risponde davanti alle Autorità competenti della Parte Contraente nel territorio della quale le violazioni sono state commesse.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-11-03;330#art-a-17